Esperienze di vita senza glutine
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Leggi e Decreti

REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine

REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare
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Prodotti senza glutine ai soggetti celiaci. Ampliamento delle modalità di erogazione.

Decreto GR n. 16 – 16/01/2009

La Giunta Regionale [Lazio] approva l’ampliamento delle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio Sanitario Regionale agli esercizi commerciali autorizzati all’attività di commercio nel settore merceologico alimentare iscritti nel registro delle imprese, nonché alle parafarmacie, in regola con la normativa vigente in materia di vendita di alimenti.


Celiachia da Malattia Rara a Cronica

Decreto PCM – 23/04/2008

Allegato 8 – Decreto PCM – 23/04/2008

[Estratto]
Art. 14 – Erogazione di prodotti dietetici
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l’erogazione di prodotti destinati ad un’alimentazione particolare alle persone affette da malattie metaboliche congenite, da fibrosi cistica (o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi) e da morbo celiaco compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme.
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Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine

Decreto del Ministero della Salute – 04/05/2006

Art. 1 – Erogazione
1. Ai soggetti affetti da celiachia e’ riconosciuto il diritto all’erogazione gratuita dei prodotti dietetici senza glutine, ai sensi dell’art. 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123.

Art. 2 – Registro nazionale
1. Il Registro nazionale, di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, riporta i prodotti dietetici senza glutine erogabili gratuitamente attraverso il Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da celiachia.
2. L’inserimento dei prodotti dietetici senza glutine nel Registro nazionale, di cui al comma 1, avviene contestualmente alla conclusione della fase istruttoria della procedura di notifica dell’etichetta [...] [leggi tutto]


Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia

Legge n.123 – 04/07/2005

Art. 1 (Definizione)
1. La malattia celiaca o celiachia è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale.
2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in conformità con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962.

Art. 2 (Finalità)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell’ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca.
3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi:
a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme;
b) migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci;
c) effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca;
d) agevolare l’inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;
e) migliorare l’educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca;
f) favorire l’educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;
g) provvedere alla preparazione e all’aggiornamento professionali del personale sanitario;
h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.

Art. 3 (Diagnosi precoce e prevenzione)
1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all’articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l’Istituto superiore di sanità, indicano alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a:
a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l’aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, al fine di facilitare l’individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;
b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia celiaca;
c) definire i test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dal morbo celiaco.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali [...] [leggi tutto].


Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie

Decreto Ministero della Sanità n. 279 – 18 maggio 2001

[Estratto]
Art. 5 – Diagnosi della malattia e riconoscimento del diritto all’esenzione
1. L’assistito per il quale sia stato formulato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale il sospetto diagnostico di una malattia rara inclusa nell’allegato 1 è indirizzato dallo stesso medico, in base alle informazioni del competente Centro interregionale di riferimento, ai presidi della Rete in grado di garantire la diagnosi della specifica malattia o del gruppo di malattie.
2. I presidi della Rete assicurano l’erogazione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate alla diagnosi e, qualora necessarie ai fini della diagnosi di malattia rara di origine ereditaria, le indagini genetiche sui familiari dell’assistito. I relativi oneri sono a totale carico dell’azienda unità sanitaria locale di residenza dell’assistito.
3. I presidi della Rete comunicano ogni nuovo caso di malattia rara accertato al Centro di riferimento competente, secondo le modalità stabilite in appositi disciplinari tecnici predisposti dall’Istituto Superiore di Sanità.
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